Art. 2.
(Soggetti).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'università e della ricerca interviene mediante contributi alle università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, società cooperative, enti locali e università degli studi.
      2. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove, per il biennio 2006-2007, una campagna informativa, rivolta ai

 

Pag. 4

comuni e ai cittadini, per diffondere la conoscenza dei corsi delle università della terza età e le loro finalità.